Domande Frequenti

E' l'atto mediante il quale si attesta che una persona, valutata secondo regole prestabilite, possiede i requisiti necessari per operare con competenza e professionalità in un determinato settore di attività. Conferisce al mercato un’informazione di terza parte indipendente sulle competenze della persona certificata conferendo un vantaggio competitivo nei confronti di altri soggetti non certificati.

Ai fini del conseguimento della certificazione, il candidato deve innanzitutto verificare di essere in possesso dei requisiti di ammissione al processo valutativo riportati nello schema di certificazione. Il candidato che dimostri il possesso di questi requisiti viene ammesso a svolgere l’esame di certificazione. Se l’esame viene superato e la documentazione relativa al candidato risulta completata, al candidato viene rilasciato il certificato delle competenze e contemporaneamente viene iscritto nel registro delle persone certificate.

Il titolo di studio è un qualcosa di statico in quanto attesta il superamento di un corso di studi in un determinato momento storico ma non garantisce che la persona mantenga nel tempo le conoscenze e le abilità conseguite. La certificazione delle competenze è un qualcosa di dinamico che segue nel tempo il percorso professionale della persona garantendo il mantenimento nel tempo delle competenze certificate.

La certificazione non è un titolo abilitante per lo svolgimento di un’attività professionale ma è un'attestazione che la persona certificata possiede le competenze, oggettivamente evidenziate e valutate nel processo di certificazione, per operare con professionalità in conformità ai requisiti di qualità prefissati e/o resi cogenti da disposizioni normative.

La certificazione delle persone non consente di svolgere attività che il soggetto certificato non possa già svolgere nel rispetto dell’ordinamento vigente. La stessa assicura che determinate persone possiedano, mantengano e migliorino nel tempo la necessaria competenza e professionalità; questo significa che attraverso la certificazione viene offerto al mercato (clienti) un rilevatore di professionalità immediato, oggettivo e garantito da un ente terzo e non dallo stesso professionista, con un livello di attendibilità notevolmente diverso.

La certificazione delle competenze può essere rilasciata da un Organismo di Certificazione operante ai sensi della Norma ISO 17024 “Requisiti generali per gli organismi che operano nella Certificazione delle Persone”.

La norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è una norma che fissa i requisiti che devono essere posseduti/rispettati dagli organismi che operano nella certificazione delle persone. E’ stata elaborata al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle certificazioni a livello internazionale. Non si riferisce alle persone certificate ma è posta a loro garanzia.

I requisiti previsti dalla Norma ISO 17024 per l’operatività di un Organismo di Certificazione delle Competenze sono:

  • Assenza di conflitti di interesse
  • Coinvolgimento dei portatori di interesse
  • Indipendenza
  • Riservatezza
  • Competenza
  • Trasparenza
  • Imparzialità

In sede comunitaria è riconosciuto in ogni Stato membro un Ente di Accreditamento che ha il compito di accreditare e controllare gli Organismi di Certificazione. E’ quindi l’Ente Italiano di Accreditamento (Accredia) che garantisce che un Organismo di Certificazione che opera sotto Accreditamento (in Italia) agisce in conformità alla ISO 17024.

Operare sotto accreditamento significa che l’Organismo di Certificazione, per quella specifica figura certificata, per la quale esiste una norma di riferimento, è stato valutato idoneo da Accredia a rilasciare la certificazione delle competenze. L’accreditamento costituisce quindi una garanzia sul valore e la credibilità delle certificazioni rilasciate a tutela delle persone che devono certificarsi.

Si possono esistere certificazione che vengono emesse anche in assenza di accreditamento. In questo caso però occorrono alcune precisazioni:


Se esiste una norma di riferimento: La certificazione deve essere obbligatoriamente accreditata in quanto espressamente previsto dall’art. 4 del DLgs 13/2013 che al comma 5 recita “Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto e di cui ai regimi di autorizzazione o accreditamento degli enti pubblici titolari, gli enti titolati, per l'erogazione di servizi di certificazione delle competenze in conformità alle norme tecniche UNI in quanto applicabili, devono essere in possesso dell'accreditamento da parte dell'organismo nazionale italiano di accreditamento". Eventuali certificazioni rilasciate senza accreditamento necessitano quindi di essere sanate a seguito dell’accreditamento dell’Organismo di certificazione che le ha rilasciate, altrimenti sono illegittime.

Se non esiste una norma di riferimento: La certificazione non può essere rilasciata sotto accreditamento. In questa ipotesi è opportuno verificare se l’Organismo che la rilascia è accreditato per altre figure professionali. Se la risposta è affermativa esiste comunque una garanzia per il richiedente sulla correttezza delle procedure dell’Organismo che la rilascia. Se la risposta è negativa non esistono garanzie sulla correttezza dell’operato dell’Organismo che la rilascia.

Le certificazioni rilasciate da en.i.c. sono visibili sul sito internet dell’OdC.

Se si vogliono verificare le certificazioni esistenti per quella figura professionale in ambito nazionale questo è possibile, solo per le certificazioni rilasciate sotto accreditamento, accedendo direttamente alla banca dati conservata da Accredia sul proprio sito istituzionale all’indirizzo:
https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_professionalmask_remote.jsp?ID_LINK=1749&area=310

Tutti gli Organismi di Certificazione devono predisporre, per ciascuna figura professionale certificata, uno schema di certificazione in cui sono precisati i requisiti di accesso al processo di certificazione. Per quanto riguarda en.i.c. gli schemi per la certificazione delle persone sono pubblicati sul sito internet all’indirizzo: CLICCA QUI

E’ un documento nel quale sono definiti i requisiti specifici di certificazione, relativi a determinate categorie di persone, alle quali si applicano le stesse norme, regole e procedure. Nello schema di certificazione sono definiti (ISO 17024 punto 8):

  1. il campo di applicazione della certificazione;
  2. la descrizione del tipo di attività e relativi compiti;
  3. la competenza richiesta;
  4. le capacità (quando applicabile);
  5. i prerequisiti (quando applicabili);
  6. il codice di condotta (quando applicabile).

Nello schema inoltre devono essere specificati:

  1. i criteri per la certificazione iniziale e per il rinnovo della certificazione;
  2. i metodi di valutazione per la certificazione iniziale e per il rinnovo della certificazione;
  3. i metodi ed i criteri di sorveglianza (se applicabile);
  4. i criteri per sospendere e revocare la certificazione;
  5. i criteri per modificare il campo di applicazione o il livello della certificazione (se applicabile).

La certificazione ha una durata variabile in funzione del tipo di figura certificata e la stessa è precisata nello schema di certificazione. Durante il periodo di validità della certificazione la persona certificata è sottoposta a sorveglianza (mantenimento) annuale. Alla scadenza del periodo di validità la certificazione è poi soggetta alla procedura di rinnovo.

Ogni anno la persona certificata è sottoposta ad un controllo che verifica la permanenza delle condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato. Solitamente si tratta di una verifica documentale. La persona certificata deve produrre la documentazione indicata alla voce specifica nello schema di certificazione. Tale documentazione verrà valutata dall’Organismo di certificazione e, all’esito positivo della verifica, verrà emesso il nuovo certificato in cui rimarranno invariate la data di prima emissione e di scadenza mentre sarà aggiornata la data di ultima emissione.

E’ la procedura che viene attivata alla scadenza del certificato e che porta, in conformità a quanto previsto nello specifico schema di certificazione, al rilascio di un nuovo certificato. Quest’ultimo mantiene inalterato il numero e la data del rilascio originario ma modifica la data di scadenza finale che viene spostata al termine del nuovo periodo di validità della certificazione. In funzione di quanto previsto dallo schema di certificazione la verifica può essere solo documentale o può prevedere il superamento di un esame che può essere anche diverso da quella di prima certificazione.

I requisiti di formazione eventualmente previsti in uno schema di certificazione possono essere acquisiti come previsto nello schema stesso o nella norma di riferimento. Solitamente chi non fosse in grado di produrre le evidenze richieste può acquisirle mediante un percorso formativo anche di tipo non formale ovvero che si svolge al di fuori delle strutture d’istruzione e di formazione istituzionali e, di solito, non porta a certificati ufficiali (es. corsi di formazione qualificati per la preparazione ad esami).

Il superamento di un Corso di Formazione specifico può essere uno dei requisiti per richiedere la certificazione ma non certamente l’unico. Oltre alla formazione, il professionista solitamente deve anche dimostrare il possesso della competenza professionale posseduta fornendo l’evidenza di adeguata esperienza lavorativa nel settore di interesse. Il certificato in ogni caso potrà essere rilasciato solo previo superamento dell’esame di certificazione.

La qualifica di un corso, rilasciata da un Organismo di Certificazione di terza parte indipendente come en.i.c., costituisce un'attestazione di conformità del programma formativo del corso ai requisiti di formazione specifica previsti nello schema di certificazione. en.i.c. infatti verifica che i programmi formativi del corso qualificato rispondano agli standard di qualità indicati dagli schemi di qualificazione dell'Organismo, non entra però nel merito della professionalità del docente e/o della modalità di svolgimento delle lezioni.

Le competenze possono essere acquisite nello svolgimento, in modo professionale e continuativo, dell’attività di cui alla certificazione che si intende acquisire. Il percorso professionale è indispensabile per mettere in pratica le conoscenza e le abilità conseguite attraverso percorsi formativi di tipo formale e o non formale.

L’esperienza professionale prevista dallo schema di certificazione deve essere indicata nel Curriculum Vitae ed essere auto dichiarata ma della stessa può essere anche necessario produrre l’evidenza oggettiva. Per questo aspetto occorre quindi porre particolare attenzione a quanto riportato nello schema di certificazione nella parte relativa all’accesso al processo valutativo per valutare quale sia la documentazione necessaria.

Perché piccolo è bello! Con en.i.c. le persone non diventano mai numeri. Il rapporto con le persone è l’aspetto fondamentale dell’attività di en.i.c. che fa della soddisfazione del cliente uno dei punti di forza della propria attività. In questo senso, al fine di individuare opportunità di miglioramento, sono esaminate in maniera continuativa le informazioni di ritorno dai clienti e dalle altre parti interessate.

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